Art. 2

In vigore dal 28 lug 1991
1. Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati "organismi di controllo", nelle cui circoscrizioni è allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono. 2. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una solo volta nel corso del periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, complete degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni contenute nel presente decreto. 3. Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di più circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.
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