Art. 3
In vigore dal 28 lug 1991
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all', par. 4, del regolamento CEE n. 1357/80.
2. Qualora il richiedente i premi si avvalga del disposto di cui all', par. 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, deve avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione nei quali deve figurare la razza del toro utilizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-3