Art. 5

In vigore dal 28 lug 1991
1. Sono esclusi dal beneficio dei premi i produttori che non adempiano agli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e che in particolare: A) Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 1: 1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all' del regolamento CEE n. 1357/80 e all', par. 2, del regolamento CEE n. 1244/82; 2) detengano nell'azienda, così come definita dall', par. 3, del regolamento CEE n. 1357/80, anche vacche delle razze di cui all'allegato del medesimo regolamento n. 1357/80 e che non rientrino nella definizione di cui al precedente ; 3) siano titolari dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del punto A possono beneficiare dei premi se la domanda è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il produttore rinuncia, per il periodo di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda, ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma. B) Per le domande presentate secondo il fac-simile allegato 2: 1) non rispettino gli impegni sottoscritti in applicazione delle disposizioni di cui all'- bis del regolamento CEE n. 1357/80; 2) detengano nell'azienda vacche delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 unitamente a quelle per le quali è stato richiesto il premio, senza aver provveduto alla identificazione di queste ultime al momento della presentazione della domanda; 3) non indichino il proprio quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-5

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