Art. 10

In vigore dal 28 lug 1991
1. Nel corso dei sei mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all' e all'- bis del regolamento CEE n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento. 2. I controlli amministrativi dovranno riguardare la verifica e il confronto: a) dell'elenco dei produttori che hanno richiesto il premio con l'elenco di coloro che detengono un quantitativo di riferimento a norma dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; b) per coloro che hanno presentato domanda sulla base del fac- simile allegato 1, che non sia stata effettuata alcuna consegna di latte; c) per coloro che hanno presentato domanda sulla base del fac- simile allegato 2, della corrispondenza del quantitativo di riferimento indicato con quello attribuito a norma delle vigenti disposizioni impartite nel settore lattiero-caseario, nonché la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il numero della vacche da latte dichiarate in domanda, in base alla resa media lattiera di cui in allegato al regolamento CEE n. 1244/82, o ad altro documento ufficiale che certifichi la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente il premio. 3. I controlli di cui al precedente paragrafo 2 dovranno essere espletati per almeno il 10% delle domande di cui alla lettera b) e sulla totalità di quelle di cui alla lettera c) secondo le indicazioni di seguito riportate: a) per i produttori non associati all'UNALAT, mediante verifica dell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1990; b) per i produttori associati all'UNALAT, mediante riscontro presso l'associazione dei produttori a cui appartiene il richiedente il premio. 4. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare un numero non inferiore al 10% del numero dei richiedenti all'anno. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale. 5. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare e dettagliato verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-10

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