Art. 13
In vigore dal 28 lug 1991
1. Ove nell'azienda se ne presenti la necessità, si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purchè non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80.
2. Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-13