Art. 17
In vigore dal 28 lug 1991
1. A decorrere dal 4 aprile 1991 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 marzo 1990 è abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1990 al 31 gennaio 1991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 1991
Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1991
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 141
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-17