Art. 14

In vigore dal 28 lug 1991
1. Entro il 15 marzo di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda, per le quali sono stati erogati i premi.
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