Art. 9
9 / 17In vigore dal 28 lug 1991
1. Entro il termine improrogabile di centoventi giorni della scadenza della data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in triplice copia:
a) gli elenchi delle domande definite, con atto di liquidazione compilato secondo lo schema degli allegati 3 e 4;
b) l'elenco delle domande respinte, compilato secondo lo schema allegato 5.
2. Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente lettera a), l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all', par. 1, del regolamento CEE n. 1244/8/2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-9