Art. 5

In vigore dal 8 mar 1990
1. Entro e non oltre i novanta giorni dalla scadenza di ogni periodo di presentazione delle domande gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in duplice copia: a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato II; b) l'elenco delle domande respinte compilato secondo lo schema di cui all'allegato III. 2. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo , provvederà ad effettuare i pagamenti al più tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine. — Testo vigente | Portale Normativo