Art. 10
In vigore dal 8 mar 1990
1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, l'elenco nominativo dei produttori ed il relativo numero di animali per i quali è stato versato il premio per le domande presentate nel corso dell'anno precedente.
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