Art. 7
In vigore dal 8 mar 1990
1. Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente è tenuto ad informarne per iscritto l'A.I.M.A., entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalità il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.
2. L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali è stata inoltrata la domanda di premio. La mancata comunicazione di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza del diritto al beneficio del premio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-7