Art. 4

In vigore dal 8 mar 1990
1. Il bestiame per il quale viene richiesto il premio deve essere identificato. 2. L'identificazione è effettuata dagli organismi di controllo entro il termine massimo di cui all', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89, mediante marca auricolare, fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice da applicare al padiglione dell'orecchio destro dell'animale. 3. La marca di cui al precedente comma dovrà riportare le seguenti indicazioni: a) sigla della provincia interessata; b) numero progressivo, con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre, al completamento della quale si ripartirà dal n. 1 seguito da una lettera dell'alfabeto. 4. La piastra di bloccaggio è utilizzata in due differenti colori: a) rosso, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero pari; b) verde, se l'anno al quale si riferisce il premio termina con numero dispari. 5. Qualora animali che abbiano beneficiato del premio speciale vengano esportati verso un altro Paese della Comunità, l'organismo di controllo dovrà provvedere ad asportare l'appendice inferiore della piastra di bloccaggio con la quale è stato identificato il bestiame. 6. Gli organismi di controllo dovranno annotare su apposito registro, per ogni provincia, i dati anagrafici nonché la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente il premio, ed il numero progressivo delle marche di identificazione applicate e darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'avvenuta identificazione degli animali.
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