Art. 3

In vigore dal 8 mar 1990
1. Le domande possono essere presentate esclusivamente per gli animali che abbiano i requisiti di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 468/87 nei periodi che vanno dal 1› marzo al 15 aprile, dal 1› luglio al 14 agosto e dal 1› novembre al 15 dicembre di ogni anno. 2. Al fine di determinare il massimale dei capi che possono usufruire del premio speciale per ogni singola azienda, previsto dalla normativa comunitaria, nelle domande presentate successivamente al periodo 1› marzo-15 aprile, deve essere indicato il numero dei capi per i quali è stato già richiesto il premio relativamente al o ai periodi precedenti.
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Art. 3 Regolamento recante modalita' di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine. — Testo vigente | Portale Normativo