Art. 1
In vigore dal 8 mar 1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 571/89 del 2 marzo 1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ed in particolare l'art. 4-bis, che fissa l'età minima, l'importo unitario, nonché il numero massimo per azienda ed anno civile degli animali per i quali può essere richiesto il premio speciale;
Visto il regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio del 10 febbraio 1987, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 572/89, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 714/89 della commissione, del 20 marzo 1989, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorità degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;
Considerato che il presente regolamento, in conformità di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità di emanare le norme nazionali in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il produttore, così come definito dall', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio, per beneficiare del premio speciale di cui all'- bis del regolamento CEE n. 805/68, deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato I, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-1