Art. 6
In vigore dal 8 mar 1990
1. Nel corso dei due mesi successivi a decorrere dalla data di presentazione delle domande, gli organismi di controllo completano l'esame delle domande con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.
2. I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno il 10% del numero annuale dei richiedenti il premio. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali viene richiesto il premio non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.
3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale è trasmessa all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-6