Art. 11
In vigore dal 8 mar 1990
1. Al fine di poter espletare tutti i controlli prescritti dalla normativa comunitaria, dal presente regolamento, ed in particolare per evitare che vengano erogati premi per un numero di capi superiore al limite di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvederà ad istituire una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi del precedente , comma 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-11