Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 8 mar 1990
1. Entro e non oltre i novanta giorni dalla scadenza di ogni periodo di presentazione delle domande gli organismi di controllo inviano all'A.I.M.A. in duplice copia: a) l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema di cui all'allegato II; b) l'elenco delle domande respinte compilato secondo lo schema di cui all'allegato III. 2. Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo , provvederà ad effettuare i pagamenti al più tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-01-25;27#art-5