Art. 6
Comitato tecnico
In vigore dal 9 mar 1990
1. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell' è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può sentire il parere di un comitato tecnico presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato all'artigianato od in sua sostituzione dal direttore generale della produzione industriale, e così composto:
a) due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
c) un esperto designato dal Ministro del commercio con l'estero;
d) un rappresentante della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;
e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere);
f) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
g) un rappresentante delle Confederazioni artigiane.
2. Può partecipare alla riunione un rappresentante del soggetto richiedente il contributo, ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame.
3. La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della Direzione generale della produzione industriale.
4. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Gli oneri per il funzionamento del comitato, ivi compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione e di trasporto gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-6