Art. 6

Comitato tecnico

In vigore dal 9 mar 1990
1. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell' è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può sentire il parere di un comitato tecnico presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato all'artigianato od in sua sostituzione dal direttore generale della produzione industriale, e così composto: a) due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica; c) un esperto designato dal Ministro del commercio con l'estero; d) un rappresentante della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni; e) un esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); f) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); g) un rappresentante delle Confederazioni artigiane. 2. Può partecipare alla riunione un rappresentante del soggetto richiedente il contributo, ai soli fini dell'illustrazione del progetto in esame. 3. La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario della Direzione generale della produzione industriale. 4. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Gli oneri per il funzionamento del comitato, ivi compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione e di trasporto gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo