Art. 2

Qualificazione delle iniziative

In vigore dal 9 mar 1990
1. Le iniziative finanziate devono avere rilievo nazionale od ultra-regionale. Esse devono concernere: a) progetti che interessino l'artigianato nazionale nel suo complesso ovvero settori di esso ovvero in modo unitario le imprese di aree pluriregionali; b) progetti pilota che, pure se riferibili ad un numero ristretto d'imprese o ad ambiti territoriali limitati, abbiano il valore di sperimentazione e di dimostrazione riferibile all'artigianato nazionale nel suo complesso o ad articolazioni settoriali di esso. 2. È data priorità ai progetti che dimostrano possibilità applicative immediate nel settore dell'artigianato.
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