Art. 7
Erogazione dei contributi
In vigore dal 9 mar 1990
1. Ultimata la realizzazione del progetto, l'erogazione del contributo avviene su domanda in carta legale del beneficiario, alla quale devono essere allegate:
a) relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui suoi risultati;
b) perizia giurata che attesti la rispondenza del progetto realizzato a quello approvato con il decreto di concessione del contributo di cui all';
c) indicazione analitica dei costi sostenuti, al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA), con la relativa documentazione di spesa;
d) dichiarazione firmata dal legale rappresentante del beneficiario che attesti che il progetto non fruisce di alcun contributo a carico dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.
2. I costi dei beni strumentali e dei beni durevoli acquistati per la realizzazione dei progetti sono ammissibili a contributo nei limiti delle quote di ammortamento previste dalla legislazione fiscale per il periodo di durata del progetto stesso.
3. Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di terreni e per l'acquisto o la realizzazione di beni immobili.
4. Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per l'acquisto dei soli macchinari direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-7