Art. 5
Procedure per la concessione dei contributi
In vigore dal 9 mar 1990
1. Le domande di contributo di cui alla lettera b) dell' devono essere redatte in carta legale e trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione X, con raccomandata con avviso di ricevimento; alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione dettagliata del progetto con l'indicazione delle finalità, della sfera di interesse, dei tempi, dei costi e delle modalità di realizzazione, il tutto accompagnato da una analitica relazione illustrativa;
b) lo statuto e l'atto costitutivo, il certificato di iscrizione nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, l'elencazione dei soci e l'ultimo bilancio approvato per le società e per i consorzi, ovvero per gli enti pubblici l'indicazione delle norme che li disciplinano.
2. Le domande e i relativi allegati devono essere firmati dal rappresentante legale della società, del consorzio o dell'ente pubblico richiedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-5