Art. 9
Revoca delle agevolazioni e restituzione del contributo
In vigore dal 9 mar 1990
1. Qualora il progetto ammesso non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme rispetto a quanto previsto dal decreto di concessione del contributo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.
2. Il beneficiario è tenuto a restituire la quota di contributo ricevuta in anticipazione, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-9