Art. 9

Revoca delle agevolazioni e restituzione del contributo

In vigore dal 9 mar 1990
1. Qualora il progetto ammesso non venga realizzato o venga realizzato parzialmente o in modo difforme rispetto a quanto previsto dal decreto di concessione del contributo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni. 2. Il beneficiario è tenuto a restituire la quota di contributo ricevuta in anticipazione, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo