Art. 4
Misura dei contributi
In vigore dal 9 mar 1990
1. I contributi di cui alla lettera b) dell' sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA) per un importo massimo di lire 1.000 milioni.
2. I contributi stessi non sono cumulabili con altri contributi di qualsiasi genere concessi per il medesimo progetto dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
Storico versioni
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