Art. 4

Misura dei contributi

In vigore dal 9 mar 1990
1. I contributi di cui alla lettera b) dell' sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili al netto dell'imposta generale sul valore aggiunto (IVA) per un importo massimo di lire 1.000 milioni. 2. I contributi stessi non sono cumulabili con altri contributi di qualsiasi genere concessi per il medesimo progetto dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo