Art. 1
Definizione delle iniziative
In vigore dal 9 mar 1990
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l' del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;
Sentito il parere del Consiglio nazionale dell'artigianato;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota dell'8 novembre 1989, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Definizione delle iniziative
1. La quota del Fondo nazionale per l'artigianato di cui in premessa, a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per le seguenti finalità:
a) promuovere le esportazioni dei prodotti artigiani con iniziative dirette allo studio dei mercati, alla diffusione dell'immagine del prodotto artigiano, alla pubblicizzazione dei prodotti, alla presentazione di essi mediante manifestazioni in Italia ed all'estero;
b) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle imprese artigiane; promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni artigiane, anche con riferimento ai problemi della tutela ambientale ed al risparmio energetico;
c) organizzare convegni a carattere nazionale promossi direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed effettuare studi per l'esame dei problemi dell'impresa artigiana e del suo ruolo nell'economia; attuare iniziative dirette a sensibilizzare le imprese artigiane ai problemi dell'evoluzione del sistema economico anche in relazione alla creazione del mercato europeo. Hanno carattere prioritario gli studi capaci di esercitare in modo diretto un effetto sullo sviluppo dell'artigianato;
d) promuovere la qualità del prodotto artigiano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-1