Art. 3

Strumenti attuativi

In vigore dal 9 mar 1990
1. Per realizzare i progetti di cui al precedente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può: a) stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) od istituti da questo dipendenti, con università, con enti pubblici, con centri di ricerca operanti a livello nazionale, con enti fieristici e con società a prevalente capitale pubblico; b) concedere contributi a consorzi e società costituite da organizzazioni nazionali di categoria, da enti pubblici economici e non economici, anche unitariamente tra di loro, ovvero tra imprese artigiane di più regioni, da sole o con la partecipazione di enti pubblici, di organizzazioni nazionali di categoria ovvero di centri privati nazionali di ricerca; c) assumere iniziative in modo diretto.
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Strumenti attuativi (Art. 3 Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.) — Testo vigente | Portale Normativo