Art. 8
Anticipazioni ed erogazioni per stati di avanzamento
In vigore dal 9 mar 1990
1. I beneficiari dei contributi di cui alla lettera b) dell' possono richiedere in luogo dell'erogazione in un'unica soluzione del contributo medesimo, che lo stesso sia erogato per stati di avanzamento del progetto e in non più di tre soluzioni.
2. Le erogazioni sono concesse per non più del 50% del contributo nel complesso, a condizione che sia fornita dai beneficiari dettagliata dimostrazione in merito all'avvio del progetto, documentata secondo quanto previsto alle lettere a), c) e d) dell'articolo precedente, nonché una fidejussione bancaria od una polizza assicurativa a garanzia della eventuale restituzione della quota di contributo di cui si chiede l'erogazione anticipata.
3. Per la erogazione a saldo oltre alla documentazione di cui ai punti a), c) e d) dell' relativa alla parte del progetto per cui non vi sia stata anticipazione, dovrà essere allegata anche la documentazione di cui alla lettera b) dell' per l'intero progetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1989-11-28;453#art-8