Art. 11

In vigore dal 12 mag 1988
1. Dopo l' del decreto è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-bis. - 1. Nel quadro dei controlli di cui all', ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'- bis secondo le modalità ivi previste".
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