Art. 11
In vigore dal 12 mag 1988
1. Dopo l' del decreto è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 4-bis. - 1. Nel quadro dei controlli di cui all', ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'- bis secondo le modalità ivi previste".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-03-18;132#art-11