Art. 4

In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell' paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE, l' del decreto risulta sostituito dal seguente: ". - 1. È istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti. 2. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità delle disposioni in vigore. 3. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunità europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'. 4. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l' del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088. 5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari".
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