Art. 6
In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE il secondo comma dell' del decreto risulta sostituito dai due commi seguenti:
"Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.
Agli stessi uffici di cui al comma 1 è affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall', lettere b ) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari".
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