Art. 5

In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE dopo l' del decreto viene inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis. - 1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia".
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