Art. 9
In vigore dal 12 mag 1988
1. Dopo l'- bis del decreto è aggiunto il seguente:
"- ter - 1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CEE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CEE del modello, che viene notificato al richiedente".
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