Art. 7
In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE l' del decreto risulta sostituito dal seguente:
". - 1. L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.
2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.
3. Non può essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata già presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.
4. L'approvazione CEE del modello è concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.
5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o più prototipi, per il rilascio e la pubblicità del certificato di approvazione CEE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalità stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonché le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. L'esame del modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-03-18;132#art-7