Art. 3

In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE prima dell' del decreto viene inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 01. - Il presente decreto si applica: a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonché ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti"; b) alle unità di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione; c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati".
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