Art. 13
In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE l' del decreto risulta sostituito dal seguente:
". - 1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.
2. Essa può comportare le seguenti restrizioni:
a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;
b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorità competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE;
c) limitazione dell'uso;
d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.
3. L'approvazione CEE del modello di effetto limitato può venire concessa soltanto se:
a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati è già entrato in vigore;
b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari.
4. La validità dell'approvazione di cui ai precedenti commi è limitata ad un massimo di due anni e può essere prorogata di tre anni al massimo".
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