Art. 17
In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 11, della direttiva n. 83/575/CEE, l' del decreto risulta sostituito dal seguente:
". - 1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.
2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano più restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CEE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.
3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.
4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CEE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-03-18;132#art-17