Art. 15

In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 7, della direttiva n. 83/575/CEE l' del decreto risulta sostituito dal seguente: ". - 1. La verificazione prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili. 2. L'esecuzione della verificazione prima CEE è attestata dal relativo marchio. 3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformità alle modalità previste, può anche non essere effettuata all'unità, e cioè non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta".
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