Art. 16
In vigore dal 12 mag 1988
1. Per effetto dell', paragrafo 8, della direttiva n. 83/575/CEE, l' del decreto risulta sostituito dal seguente:
". - 1. In sede di verificazione prima CEE, si controlla:
a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento;
b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.
2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE è diretto in particolare in conformità dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo:
a) delle qualità metrologiche;
b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati;
c) della costruzione, che deve garantire che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;
d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.
3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE di cui all'allegato II sotto la responsabilità dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all', comma secondo".
Storico versioni
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