Parte PRIMALibro ITitolo VI

Art. 94

Termine per l'intervento

In vigore dal 24 ott 1989
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-94

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