Parte PRIMA›Libro I›Titolo VI
Art. 92
Consenso della persona offesa
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-92