Parte PRIMALibro ITitolo VII

Art. 96

Difensore di fiducia

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-96

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