Parte PRIMA›Libro I›Titolo VII
Art. 98
Patrocinio dei non abbienti
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-98