Parte PRIMA›Libro I›Titolo VII
Art. 102
Sostituto del difensore
In vigore dal 5 apr 2001
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-102