Parte PRIMALibro ITitolo VII

Art. 107

Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo