Parte PRIMA›Libro I›Titolo VII
Art. 106
Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
In vigore dal 25 mar 2001
1. salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell' o collegato ai sensi dell', comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-106