Parte PRIMA›Libro I›Titolo VII
Art. 99
Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-99