Art. 96 · Difensore di fiducia
Parte PRIMALibro ITitolo VII

Art. 96

116 / 905

Difensore di fiducia

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-96