Parte PRIMALibro ITitolo VI

Art. 91

Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

In vigore dal 17 dic 2025
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-91

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