Parte PRIMA›Libro I›Titolo VI
Art. 91
106 / 905Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
In vigore dal 17 dic 2025
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-91