Parte PRIMA›Libro I›Titolo V
Art. 89
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
In vigore dal 24 ott 1989
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell' comma 3.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-89