Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo II
Art. 484
Costituzione delle parti
In vigore dal 30 dic 2022
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell' comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli , comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-484